Chi è il Medico Competente

Attività del Medico Competente


L' insieme delle norme che disciplinano l'attività del medico competente crea una figura di medico a cui è affidata un'ampia funzione di tutela di interessi collettivi legittimi.
Il medico competente può svolgere la propria opera in qualità di:

  • dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata
  • libero professionista
  • dipendente del datore di lavoro.

Il Medico Competente può avvalersi inoltre, se necessario, della collaborazione di medici specialisti scelti previa consultazione del datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
 

Titoli e requisiti del medico competente


Il Medico Competente, che svolge un ruolo cruciale nella gestione delle problematiche di salute e sicurezza nelle aziende, collaborando con le altre figure della prevenzione, deve essere un professionista in possesso di specifica ed adeguata formazione per la tutela della salute del lavoratore nel luogo di lavoro.

Deve svolgere la sua attività rispettando i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione Internazionale di salute occupazionale (ICOH).
Non può essere un dipendente di strutture pubbliche assegnato ad uffici che svolgono attività di vigilanza (art. 39, comma 3 D.Lgs. n.81/2008).

Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti requisiti specifici:
 

a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
c) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale solo se in possesso di ulteriori requisiti specificati dalla normativa (art. 38. comma 2 del D.Lgs. 81/2008) alla quale si rimanda.

 

Secondo quanto previsto dall'art. 25 (comma 1 lettera n) del D.Lgs. 81/2008, il medico competente deve comunicare il possesso dei titoli e dei requisiti previsti dalla legge, al Ministero della Salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008.
Il datore di lavoro assicura al Medico Competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia (art. 39 comma 4 D. Lgs. 81/08).
Il datore di lavoro può nominare più Medici Competenti individuando tra essi un medico che svolga le funzioni di coordinamento.


Compiti del Medico Competente

Il Medico Competente collabora con il datore di lavoro ed il servizio di prevenzione e protezione alla:

  • valutazione dei rischi con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria
  • predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
  • attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, in particolare sui fattori di rischio per la salute e sui livelli di esposizione;
  • organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
  • attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale.
  • Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.