Sopralluoghi ambienti di lavoro
Scopo del sopralluogo
Secondo la normativa vigente, il medico competente è obbligato a visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi. Il sopralluogo tuttavia non è solo un obbligo di legge in sè stesso: rappresenta una necessità per poter svolgere compiutamente tutti gli altri obblighi sanciti dalla normativa, in primo luogo la collaborazione alla valutazione dei rischi alla stesura o aggiornamento del relativo documento.
Modalità di effettuazione del sopralluogo
Il sopralluogo deve essere globale, cioè deve comprendere una visita complessiva di tutti gli ambienti di lavoro che riguardano l’incarico del medico competente e non solo di quelle postazioni dove lavorano i soggetti sottoposti a sorveglianza sanitaria.
Nel sopralluogo è opportuno che:
- si ripercorra lo sviluppo logico del ciclo produttivo
- si possa disporre di una piantina dei luoghi di lavoro
- vengano valutate la struttura principale dell'attività produttiva e gli aspetti associati (es. manutenzioni, pulizie, ecc.)
- vengano valutate: caratteristiche dei locali di lavoro, caratteristiche delle attrezzature di lavoro, sistemi di ricambio di aria o condizionamento, sostanze impiegate, dispositivi di protezione usati, eventuali sistemi di aspirazione/abbattimento/segregazione localizzati, presidi di primo soccorso, modalità di svolgimento dei lavori, caratteristiche ergonomiche delle attività lavorative svolte.
Al termine del sopralluogo il medico competente verifica la compatibilità tra quanto visto e quanto risulta dai documenti aziendali ed è in grado di unire alla conoscenza diretta dello stato di salute dei lavoratori, la conoscenza diretta del contesto lavorativo in cui gli stessi operano.

