Alcool nei luoghi di lavoro
Controlli alcolimetrici per i lavoratori
Il Provvedimento 16 marzo 2006 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, ha identificato le attività lavorative che comportano un rischio elevato di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute di terzi ai sensi dell'art. 15 della Legge 30 marzo 2001, n. 125.
Le mansioni identificate sono numerose e includono, tra gli altri, conducenti di mezzi di trasporto pubblico e privato, edili, controllori di impianti pericolosi, operatori addetti a lavori in altezza superiore a due metri, guardie giurate, insegnanti, medici, ecc. (allegato I del provvedimento 16 Marzo 2006).
I lavoratori appartenenti a queste categorie sono sottoposti al divieto di somministrare e assumere bevande alcoliche nei luoghi di lavoro e possono essere sottoposti a controlli alcolimetrici da parte del medico competente o di medici del lavoro dei servizi di prevenzione e sicurezza con funzioni di vigilanza appartenenti alle asl territorialmente competenti (art. 15 della Legge 30 marzo 2001, n. 125)
Il medico competente è quindi invitato a rendersi garante del controllo della salute del lavoratore e degli effetti che lo stato di salute di quest’ultimo può determinare sulla incolumità di terzi.
Il medico competente può introdurre controlli alcolimetrici per le categorie di lavoratori indicate nell’allegato I solo nell’ambito delle visite previste dall’attività di sorveglianza sanitaria.
Anche in seguito a segnalazione del Datore di Lavoro di sospetta ebbrezza alcolica di un lavoratore, il medico competente potrà verificare il presunto abuso alcolico solo nel corso delle visite già previste dalla sorveglianza sanitaria.
In tutti gli altri casi, il lavoratore potrà essere inviato, ai sensi dell'art. 5 della Legge 300/70 (statuto dei lavoratori) alla commissione ASL.
Legge n.125 del 30 marzo 2001 - Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati.pdf

