Il testo unico

Struttura del decreto

Il D.Lgs. n. 81/2008 integrato e corretto dal decreto D.Lgs n.106/2009 dà attuazione alla delega conferita al Governo dalla legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di salute e sicurezza del lavoro.

E’ composto da 306 articoli e 51 allegati. L’articolato è suddiviso nei seguenti 13 Titoli:

Disposizioni generali (Capo I) ;

protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro (Capo II)

protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni (Capo III);   

protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici (Capo IV)

protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche (Capo V).

protezione da agenti chimici (Capo I);

protezione da agenti cancerogeni e mutageni (Capo II)

protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto (Capo III).

Principali novità

Il provvedimento ridisegna la materia della salute e sicurezza sul lavoro collocando in un’ottica di sistema le regole fino ad oggi contenute in tante distinte disposizioni succedutesi negli anni, abrogando i decreti legislativi 626/94, 547/55, 164/56, 303/56 (ad eccezione dell’art. 64), 277/91, 493/96, 494/96, 187/2005 e ampliando il campo di applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro a tutti i lavoratori senza distinzione di tipologia contrattuale: lavoratori a progetto, in collaborazione, autonomi, somministrati, a domicilio, a distanza ecc.
Il Decreto ricomprende tutte le norme riferire a lavorazioni a rischio da sottoporre a sorveglianza sanitaria, già presenti nel D.Lgs 626/94, oltre una serie di altre misure già esistenti in materia di cantieri, vibrazioni, segnaletica, rumore, amianto, piombo.
Ecco un elenco degli obblighi del datore di lavoro alla luce della nuova normativa:

  • valutazione di tutti i rischi ed elaborazione del documento conseguente a tale valutazione sia in caso di normali attività' lavorative che in caso di appalto e subappalto
  • designazione del responsabile del servizio di prevenzione
  • nomina del Medico Competente
  • individuazione dei lavoratori incaricati al servizio di emergenza e prevenzione incendi, di salvataggio e primo soccorso
  • richiedere l'osservanza da parte dei lavoratori, ai quali deve fornire idonei dispositivi di protezione individuale, di tutte le misure previste dalle norme vigenti
  • informare in tempo reale i lavoratori in caso di pericolo grave e immediato. Provvedere alla organizzazione delle attività di formazione e informazione di lavoratori, dirigenti, preposti, addetti al servizio di emergenza, prevenzione incendi, salvataggio e primo soccorso
  • consentire la normale attività' ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e consegnare agli stessi copia del documento di valutazione di rischio
  • comunicare agli enti preposti Inail e Ipsema i dati relativi agli infortuni
  • munire tutti i lavoratori di una tessera di riconoscimento ivi compresi quelli delle ditte in appalto e subappalto
  • fornire informazioni al medico competente in merito alla natura dei rischi, organizzazione del lavoro, descrizione degli impianti, dati sulle malattie professionali e i relativi provvedimenti
  • garantire interventi di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali dove si svolge l'attività' lavorativa.

Intensificazione delle sanzioni

E’ importante segnalare che sulla base dei criteri indicati dalla legge delega 123/2007 sono intensificate le sanzioni penali e pecuniarie per i datori di lavoro non in regola con le normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro:

  • arresto da quattro a otto mesi o 'ammenda da 5.000 a 15.000 euro se non viene effettuata la valutazione dei rischi, se non viene redatto il documento di valutazione dei rischi, e in caso di mancata nomina del responsabile del servizio di prevenzione
  • arresto da sei mesi ad un anno quando la mancata valutazione dei rischi interessa imprese altamente pericolose come quelle per la fabbricazione di esplosivi, la lavorazione di agenti cancerogeni, il lavoro in miniera, i cantieri edili particolarmente complessi
  • sospensione dell’attività di impresa e interdizione alla partecipazione ad appalti pubblici in caso di: riscontro di oltre il 20% di lavoratori in nero, violazione ripetuta delle misure di riposo, violazioni che espongono al rischio di caduta dall'alto (mancato utilizzo della cintura di sicurezza, mancanza di protezioni verso il vuoto), violazioni che espongono al rischio di seppellimento (mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno), violazioni che espongono al rischio di folgoramento (lavori in tensione, mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale), violazioni che espongono al rischio d'incendio (mancanza certificato prevenzione incendi per le attività soggette, mancanza mezzi estinzione incendi), violazioni che espongono al rischio d'amianto (mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto).

 

Obblighi Datore di Lavoro
Misure generali di tutela (D.Lgs. 81/08, art. 15)

Il datore di lavoro deve adottare le seguenti principali misure generali di tutela:

  • valutazione dei rischi
  • programmazione della prevenzione
  • eliminazione e/o riduzione dei rischi
  • l'organizzazione del lavoro in base ai principi ergonomici
  • l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici
  • il controllo sanitario
  • l'informazione e la formazione
  • le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio
  • l'uso di segnali di avvertimento
  • la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti

 

Delega di funzioni (D.Lgs. 81/08, art. 16)
 

Il datore di lavoro può delegare le sue funzioni, se non espressamente escluso, alle seguenti condizioni:

  • che risulti da atto scritto recante data certa;
  • che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza;
  • che attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo;
  • che attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria.

La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

Obblighi non delegabile (D.Lgs. 81/08, art. 17)

Non sono delegabili:

  • La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento;
  • la designazione del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione.
     

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente (D.Lgs. 81/08, art. 18)

Il datore di lavoro e il dirigente, in base alla attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

  • nominare il medico competente;
  • designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi;
  • fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;
  • limitare l'accesso alle aree a grave rischio solo ai lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico
    addestramento;
  • richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme;
  • adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
  • richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi;
  • informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato;
  • adempiere agli obblighi di informazione, formazione;
  • astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
    consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza copia del documento di valutazione dei rischi;
  • elaborare il documento unico di valutazione in caso di appalti;
  • comunicare all’INAIL i dati relativi agli infortuni sul lavoro;
  • consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei casi richiesti (v. art. 50);
  • munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento in caso di appalto/subappalto;
  • convocare la riunione periodica nelle unità con più di 15 dipendenti;
  • aggiornare le misure di prevenzione;
  • comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  • vigilare affinchè i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione
    lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
     

Obblighi del preposto (D.Lgs. 81/08, art. 19)

I preposti devono:

  • sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge;
  • verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone con rischio grave e specifico;
  • richiedere l'osservanza della misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
  • informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato;
  • astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo;
  • segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale;
  • frequentare appositi corsi di formazione.


Obblighi dei lavoratori (D.Lgs. 81/08, art. 20)

I lavoratori devono:

  • contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti;
  • osservare le disposizioni e le istruzioni impartite;
  • utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
  • utilizzare in modo appropriato i dispositivi di sicurezza;
  • segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, qualsiasi eventuale condizione di pericolo;
  • non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
  • partecipare ai programmi di formazione;
  • sottoporsi ai controlli sanitari;
  • esporre apposita tessera di riconoscimento, in caso di appalto/subappalto.

Obblighi del Medico Competente (D.Lgs. 81/08, art. 25)

Il medico competente:

  • collabora con il datore di lavoro e con il Servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute;
  • programma ed effettua la sorveglianza sanitaria;
  • istituisce una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza;
  • consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso;
  • consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria;
  • invia all’Ispesl, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio;
  • fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria;
  • informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria;
  • visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno;
  • partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori;
  • comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti (art. 38) al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto e cioè entro il 15 novembre 2008. 

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somm. (D.Lgs. 81/08, art. 26)

Appalto - Il datore di lavoro committente deve:

  • verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi;
  • fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro;
  • promuovere la cooperazione ed il coordinamento con gli appaltatori/subappaltatori elaborando un unico documento di valutazione dei rischi.

Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera.

Gli appaltatori e subappaltatori devono cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione nonché coordinare gli interventi di protezione e prevenzione.

Ai contratti di appalto/subappalto stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento unico di valutazione dei rischi deve essere allegato entro tale ultima data.

L’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) o dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (Ipsema).

Contratto di somministrazione e di appalto - Nei contratti di appalto/subappalto e somministrazione, anche qualora in essere alla data del 15 maggio 2008, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto.

Con riferimento ai contratti di appalto stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data.
Tesserino - Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.