Lavoratrici madri

Lavori vietati in gravidanza

Il D.Lgs. n.151 del 26 marzo 2001 stabilisce le norme principali in materia di tutela delle lavoratrici madri per l’intero periodo di gravidanza e quello successivo al parto fino al VII mese di età del figlio.

In tale periodo è vietato adibire la lavoratrice a lavori faticosi, pericolosi o insalubri (allegato A del decreto), a lavori che espongono ad agenti di rischio fisici (barotraumi), biologici pericolosi per il nascituro (toxoplasma e virus della rosolia), chimici (piombo) (allegato B del decreto).

Altre situazioni di rischio (allegato C del decreto) sono consentite previa adozione di misure di prevenzione atte a tutelare la funzione riproduttiva ed il prodotto del concepimento.

La movimentazione manuale dei carichi è generalmente vietata, ove per carico si intende un peso superiore a 3 Kg, movimentato in via non occasionale. Non è ammessa esposizione a radiazioni ionizzanti.

Il lavoro notturno è vietato per tutta la durata della gravidanza e per il primo anno di età del bambino; fino a tre anni (12 anni in casi di unico genitore affidatario) non possono essere obbligati a prestare lavoro notturno la madre o, in alternativa, il padre convivente.

In tutte le attività lavorative che comportano i rischi citati la lavoratrice deve essere spostata in altra mansione priva dei suddetti rischi, conservando qualifica e retribuzione.

Se lo spostamento non è possibile la lavoratrice deve essere interdetta dal lavoro per l’intero periodo.


Obblighi del datore di lavoro:

I principali obblighi del datore di lavoro sono:

  • la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici madri,
  • l’informazione delle lavoratrici e dei loro RSL, sui risultati della valutazione e sulle misure di prevenzione e protezione adottate,
  • l’adozione delle misure necessarie con modifica delle condizioni e dell’orario di lavoro,
  • la comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro della possibilità o meno dello spostamento a mansione non a rischio,
  • il permesso retribuito per l’effettuazione di esami prenatali.

Il congedo obbligatorio di maternità decorre dai due mesi antecedenti la data presunta del parto fino ai tre mesi successivi. Il congedo obbligatorio è anticipato a tre mesi in tutte quelle circostanze in cui il lavoro può essere considerato pregiudizievole per l’avanzato stato di gravidanza: la valutazione spetta alla Direzione Provinciale del Lavoro.
Il congedo di maternità è parzialmente flessibile infatti la lavoratrice ha facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto fino al quarto mese di vita del bambino: in questo caso occorrono il consenso di un ginecologo del SSN e il parere favorevole del medico competente.