La tutela della salute nei luoghi di lavoro
La salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro costituiscono aspetti importanti della politica sociale e aziendale, obiettivi prioritari del Datore di lavoro.
Gli investimenti fatti negli ultimi anni in innovazione, formazione e organizzazione hanno aiutato a:
- ridurre il numero e la gravità degli infortuni e delle malattie professionali
- contenere i costi dovuti a risarcimenti e sanzioni
- ridistribuire le responsabilità e gli oneri sociali
- migliorare il clima aziendale (organizzazione del lavoro, rapporti tra i dipendenti)
- incrementare la produttività e la qualità del lavoro.
Ciò nonostante, gli incidenti sul lavoro sono ancora numerosi.
Si rende necessario, quindi, rendere ancora più sicuri i luoghi di lavoro a partire dal rispetto degli adempimenti presenti nel nuovo sistema di tutela, previsto dal D.Lgs. n. 81 del 2008 e dal D.Lgs. 106 del 03 agosto 2009.
Cosa prevede la legge
Il decreto legislativo n. 81 del 2008 ed il Il decreto legislativo n. 106 del 03 agosto 2009 prevedono l’applicazione delle norme prevenzionistiche a tutti gli ambienti di lavoro pubblici e privati, a tutte le tipologie di rischio e a tutti i lavoratori, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati.
La normativa vigente prevede l’intervento, nei luoghi di lavoro, di figure professionali addette alla gestione della prevenzione tra cui quella del Medico Competente, che deve possedere requisiti formativi e professionali specifici.
La nomina del Medico Competente è obbligatoriamente prevista in tutte le aziende pubbliche o private dove sono presenti rischi o lavorazioni per le quali vige l’obbligo della sorveglianza sanitaria dei lavoratori, indipendentemente dal numero degli addetti.
Chi è il Medico Competente
Attività del Medico Competente
L' insieme delle norme che disciplinano l'attività del medico competente crea una figura di medico a cui è affidata un'ampia funzione di tutela di interessi collettivi legittimi.
Il medico competente può svolgere la propria opera in qualità di:
- dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata
- libero professionista
- dipendente del datore di lavoro.
Il Medico Competente può avvalersi inoltre, se necessario, della collaborazione di medici specialisti scelti previa consultazione del datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
Titoli e requisiti del medico competente
Il Medico Competente, che svolge un ruolo cruciale nella gestione delle problematiche di salute e sicurezza nelle aziende, collaborando con le altre figure della prevenzione, deve essere un professionista in possesso di specifica ed adeguata formazione per la tutela della salute del lavoratore nel luogo di lavoro.
Deve svolgere la sua attività rispettando i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione Internazionale di salute occupazionale (ICOH).
Non può essere un dipendente di strutture pubbliche assegnato ad uffici che svolgono attività di vigilanza (art. 39, comma 3 D.Lgs. n.81/2008).
Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti requisiti specifici:
a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
c) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale solo se in possesso di ulteriori requisiti specificati dalla normativa (art. 38. comma 2 del D.Lgs. 81/2008) alla quale si rimanda.
Secondo quanto previsto dall'art. 25 (comma 1 lettera n) del D.Lgs. 81/2008, il medico competente deve comunicare il possesso dei titoli e dei requisiti previsti dalla legge, al Ministero della Salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008.
Il datore di lavoro assicura al Medico Competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia (art. 39 comma 4 D. Lgs. 81/08).
Il datore di lavoro può nominare più Medici Competenti individuando tra essi un medico che svolga le funzioni di coordinamento.
Compiti del Medico Competente
Il Medico Competente collabora con il datore di lavoro ed il servizio di prevenzione e protezione alla:
- valutazione dei rischi con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria
- predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, in particolare sui fattori di rischio per la salute e sui livelli di esposizione; - organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale.
- Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

